Circolare n. 69 del 15 novembre 2025
Al Personale docente
Agli Studenti ed alle Studentesse classi 5^
Agli Studenti ed alle Studentesse classi 4^
Alla DSGA
OGGETTO: Esami di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Si comunica che il MIM con circolare prot. n. 20055 del 11.11.2025 ha reso noto le linee guida per la partecipazione agli esami di maturità A.S. 2025/2026. Pertanto a partire dal 17.11.2025 verranno consegnati, agli studenti delle classi quinte, i moduli di domanda di partecipazione agli Esami di maturità per il corrente anno scolastico, i quali dovranno essere compilati e restituiti all’ufficio alunni entro il 12.12.2025, con il versamento delle tasse esami e il diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Gli studenti interni che cesseranno la frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026 e intendono partecipare agli Esami di maturità, in qualità di candidati esterni, dovranno presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza dal 3 febbraio 2026 al 24 marzo 2026.
Abbreviazione per merito (per gli allievi frequentanti il 4° anno di corso). Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. La domanda di abbreviazione per merito dovrà essere presentata entro il 02 febbraio 2026.
Invece i candidati esterni a partire dal 12 novembre 2025 e fino al 12 dicembre 2025, dovranno presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio saranno disponibili a partire dal 12 novembre 2025, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – CIE (Carta di identità elettronica) – eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Si precisa che i candidati esterni visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica, eventuali richieste di integrazione documentale e, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Non verrà inviata alcuna comunicazione da parte degli Uffici competenti. Si invitano, pertanto, i candidati esterni a monitorare costantemente l’area dedicata per verificare l’iter della propria domanda.
Inoltre, si segnala che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola – lavoro” (ex PCTO) – come ridenominate dall’art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con l. 164/2025 – oppure di attività assimilabili, definite dall’art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità. Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di “Formazione scuola – lavoro” e di attività assimilabili.
per il DIRIGENTE SCOLASTICO
il Primo Collaboratore del D.S.
Prof.ssa Anna Maria Onorato






